Art. 56 · Atti di esecuzione

Art. 56

Atti di esecuzione

In vigore dal 13 set 2023
Atti di esecuzione La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure per l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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