Art. 50 · Avvio e svolgimento di indagini

Art. 50

Avvio e svolgimento di indagini

In vigore dal 13 set 2023
Avvio e svolgimento di indagini Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall’osservatore regionale dell’ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall’operatore dell’azienda, lo Stato membro responsabile dell’azienda avvia un’indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all’.
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