Art. 46 · Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione

Art. 46

Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione

In vigore dal 13 set 2023
Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione 1.   È vietato l’ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell’inizio dell’operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, nei piani di gestione dell’allevamento di cui all’ sono indicate le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l’azienda. 2.   Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell’azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l’operazione. 3.   L’autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l’ingabbiamento qualora ritenga che: a) la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso; b) il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un’autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell’. 4.   Se rifiuta di approvare l’ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara: a) informa l’autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell’azienda; e b) chiede all’autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare. 5.   L’ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell’azienda abbia rilasciato l’approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell’azienda possono autorizzare l’operazione di ingabbiamento. 6.   L’ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell’azienda non forniscano motivazioni valide, incluso di forza maggiore, indicate nel rapporto sull’operazione di ingabbiamento all’atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno è vietato effettuare operazioni di ingabbiamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2053:oj#art-46