Art. 44 · Verifica da parte degli osservatori regionali dell’ICCAT e svolgimento di indagini

Art. 44

Verifica da parte degli osservatori regionali dell’ICCAT e svolgimento di indagini

In vigore dal 13 set 2023
Verifica da parte degli osservatori regionali dell’ICCAT e svolgimento di indagini 1.   Gli osservatori regionali dell’ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all’ e all’allegato VIII: a) registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo; b) osservano e stimano le catture trasferite; e c) verificano i dati inseriti nell’autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all’ e nell’ITD di cui all’. 2.   Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % nel numero di esemplari di tonno rosso tra le stime effettuate a) dall’osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore oppure b) dall’operatore della tonnara o dell’azienda, lo Stato membro responsabile avvia un’indagine. L’indagine si conclude prima dell’ingabbiamento presso l’azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell’indagine, l’ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata. 3.   Tuttavia, nel caso in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l’operatore dell’azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l’autorizzazione a effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all’osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un’indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità o la chiarezza della videoregistrazione non è sufficiente per stimare i quantitativi trasferiti, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all’osservatore regionale dell’ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non sia tale da consentire la stima dei quantitativi trasferiti. 4.   Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, gli osservatori regionali dell’ICCAT firmano l’ITD unicamente se le loro osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT e se le informazioni riportate nell’ITD corrispondono alle loro osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. Gli osservatori dell’ICCAT verificano inoltre che l’ITD sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all’operatore dell’azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concordano con l’ITD, gli osservatori dell’ICCAT annotano la loro presenza e i motivi del disaccordo nell’ITD e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate. 5.   Al termine dell’operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile l’ITD secondo il modello di cui all’allegato VI. Lo Stato membro inoltra l’ITD alla Commissione.
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