Art. 42 · Dichiarazione di trasferimento ICCAT

Art. 42

Dichiarazione di trasferimento ICCAT

In vigore dal 13 set 2023
Dichiarazione di trasferimento ICCAT 1.   Al termine dell’operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile l’ITD secondo il modello di cui all’allegato VI. 2.   I moduli per l’ITD sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell’azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo ITD comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all’anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere «ITD» (SM-20**/xxx/ITD). 3.   L’originale dell’ITD accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara e dai rimorchiatori. 4.   I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all’allegato II. 5.   Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all’allegato XIII.
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