Art. 40 · Autorizzazione di trasferimento

Art. 40

Autorizzazione di trasferimento

In vigore dal 13 set 2023
Autorizzazione di trasferimento 1.   Prima di un’operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i rappresentanti del comandante, o l’operatore dell’azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento invia allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell’azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante: a) il nome della nave da cattura o dell’azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT; b) l’orario previsto del trasferimento; c) il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire; d) le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie; e) il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e f) il porto, l’azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti a un’unica operazione di pesca, è necessaria una sola ITD, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l’indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse. 3.   Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non è trasferibile da una gabbia all’altra. 4.   Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma del paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all’operatore della tonnara o dell’azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all’anno e tre lettere che indicano se l’autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo. 5.   Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma del paragrafo 1 concede o nega l’autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L’operazione di trasferimento non può avere inizio senza l’autorizzazione preventiva. 6.   L’autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell’operazione di ingabbiamento.
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