Art. 4 · Relazione con altri atti dell’Unione

Art. 4

Relazione con altri atti dell’Unione

In vigore dal 13 set 2023
Relazione con altri atti dell’Unione Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, quest’ultimo lascia impregiudicati gli altri atti dell’Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare: 1) il regolamento (CE) n. 1224/2009; 2) il regolamento (CE) n. 1005/2008; 3) il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (18); 4) il regolamento (UE) 2017/2107; 5) il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2053:oj#art-4