Art. 39
Programma di osservazione regionale dell’ICCAT
In vigore dal 13 set 2023
Programma di osservazione regionale dell’ICCAT
1. Gli Stati membri garantiscono l’effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell’ICCAT di cui al presente articolo e all’allegato VIII.
2. Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell’ICCAT:
a)
su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
b)
durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;
c)
durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;
d)
durante tutti i trasferimenti di tonno rosso da un’azienda a un’altra;
e)
durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;
f)
durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e
g)
durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.
3. Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell’ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.
4. Gli Stati membri provvedono affinché a ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell’ICCAT per l’intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma, da parte dello Stato membro di allevamento, delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell’ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un’azienda per garantire continuità alle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell’osservatore sono debitamente svolti. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l’invio di un altro osservatore regionale.
5. I compiti degli osservatori regionali dell’ICCAT sono, in particolare, i seguenti:
a)
osservare e monitorare le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell’ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;
b)
firmare le ITD e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le loro osservazioni. Diversamente, l’osservatore regionale dell’ICCAT annota nelle ITD e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;
c)
svolgere attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell’SCRS.
6. Il comandante, l’equipaggio e l’operatore dell’azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l’osservatore regionale nell’esercizio delle sue funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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