Art. 35 · Trasbordo

Art. 35

Trasbordo

In vigore dal 13 set 2023
Trasbordo 1.   Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell’Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell’Unione è vietato in qualunque circostanza. 2.   Fatti salvi l’, paragrafi 2 e 3, e gli del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all’ del presente regolamento. 3.   Almeno 72 ore prima dell’ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente o il rappresentante del comandante fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all’allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un’autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date richieste a norma dell’allegato V. 4.   Lo Stato membro di approdo procede all’ispezione del peschereccio ricevente, all’arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo. 5.   Il comandante del peschereccio dell’Unione impegnato in un’operazione di trasbordo compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT in conformità dell’allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell’eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti. 6.   Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato membro di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all’autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato. 7.   Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.
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