Art. 34 · Notifica di sbarco preventiva

Art. 34

Notifica di sbarco preventiva

In vigore dal 13 set 2023
Notifica di sbarco preventiva 1.   L’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri figuranti nell’elenco dei pescherecci di cui all’. La notifica preventiva di cui all’ di tale regolamento è inviata all’autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco. 2.   Almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo in porto prevista, i comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, comprese le navi officina e le navi ausiliarie figuranti nell’elenco di cui all’, o i rappresentanti di tali pescherecci e navi, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti: a) ora di arrivo prevista; b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; c) informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture; d) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio. 3.   Se, in base al diritto dell’Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l’orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell’arrivo in porto, entro il termine di notifica applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l’arrivo. 4.   Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell’anno in corso. 5.   Tutti gli sbarchi nell’Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all’ contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro. 6.   A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell’Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura dell’Unione è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l’esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo invia un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.
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