Art. 33
Porti designati
In vigore dal 13 set 2023
Porti designati
1. Ogni Stato membro al quale sia stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all’. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione comunica immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell’ICCAT.
2. Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
definizione degli orari di sbarco e trasbordo;
b)
definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e
c)
definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all’.
3. È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto prelevato da una tonnara o da una gabbia può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché tale trasporto avvenga in presenza dell’autorità di controllo.
Storico versioni
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