Art. 32 · Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare

Art. 32

Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare

In vigore dal 13 set 2023
Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare 1.   I comandanti delle navi da cattura dell’Unione che praticano la pesca attiva inviano ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l’intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l’ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti inviano le dichiarazioni mediante il modulo di cui all’allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro. 2.   I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni di cattura giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati inviano le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9:00 GMT per il giorno precedente. 3.   Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere e le inviano ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l’intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l’ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, anche in caso di catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori inviano le suddette informazioni mediante il modulo di cui all’allegato III. 4.   I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12:00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.
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