Art. 30 · Operazioni di pesca congiunte

Art. 30

Operazioni di pesca congiunte

In vigore dal 13 set 2023
Operazioni di pesca congiunte 1.   Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell’autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione è obbligata ad essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, a disporre di un contingente individuale e a rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all’. 2.   Il contingente assegnato a un’operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano. 3.   Alle tonniere con reti a circuizione dell’Unione è fatto divieto di partecipare a operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC. 4.   Il modulo di domanda per poter partecipare a un’operazione di pesca congiunta figura nell’allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a ottenere dalla propria tonniera o dalle proprie tonniere con reti a circuizione che partecipano a un’operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni: a) il periodo di autorizzazione richiesto per l’operazione di pesca congiunta; b) l’identità degli operatori partecipanti; c) i contingenti dei singoli pescherecci; d) il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e e) informazioni sulle aziende destinatarie. 5.   Almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’operazione di pesca congiunta, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell’allegato IV. Almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’operazione di pesca congiunta, la Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT e allo Stato membro di bandiera degli altri pescherecci partecipanti. 6.   In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2053:oj#art-30