Art. 28
Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso
In vigore dal 13 set 2023
Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso
1. Nell’ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.
2. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all’allegato VII e utilizzano il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell’autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con il presente regolamento.
3. Le tonnare dell’Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.
4. Lo Stato membro di bandiera revoca l’autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.
Storico versioni
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