Art. 27
Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci
In vigore dal 13 set 2023
Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci
1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all’, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all’allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell’autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con il presente regolamento.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 6, i pescherecci dell’Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all’, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
3. Quando il contingente individuale assegnato a un dato peschereccio è esaurito, lo Stato membro di bandiera revoca l’autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.
Storico versioni
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