Art. 26 · Elenchi e registri dei pescherecci

Art. 26

Elenchi e registri dei pescherecci

In vigore dal 13 set 2023
Elenchi e registri dei pescherecci 1.   Ogni anno, un mese prima dell’inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri presentano alla Commissione i seguenti elenchi di navi, nel formato stabilito dall’ultima versione degli orientamenti dell’ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni: a) l’elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e b) l’elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT 15 giorni prima dell’inizio dell’attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione. 2.   Nell’arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente. 3.   Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell’Unione (numero CFR) quale definito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (20). 4.   La Commissione non ammette la trasmissione retroattiva degli elenchi di cui paragrafo 1. 5.   Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all’attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce: a) i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e b) un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. 6.   Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell’anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fornendo al segretariato dell’ICCAT informazioni aggiornate conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.
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