Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 set 2023
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci dell’Unione e alle imbarcazioni dell’Unione dedite alla pesca ricreativa che: i) catturano tonno rosso nella zona della convenzione; e ii) trasbordano o detengono a bordo, incluso al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; b) alle aziende dell’Unione; c) ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa che operano nelle acque dell’Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione; d) ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell’Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
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