Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 13 set 2023
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
ai pescherecci dell’Unione e alle imbarcazioni dell’Unione dedite alla pesca ricreativa che:
i)
catturano tonno rosso nella zona della convenzione; e
ii)
trasbordano o detengono a bordo, incluso al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;
b)
alle aziende dell’Unione;
c)
ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa che operano nelle acque dell’Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;
d)
ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell’Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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