Art. 16 · Trasmissione dei piani annuali

Art. 16

Trasmissione dei piani annuali

In vigore dal 13 set 2023
Trasmissione dei piani annuali 1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso presenta alla Commissione i piani seguenti: a) il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all’; b) il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all’; c) il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all’; e d) il piano annuale di gestione dell’allevamento elaborato conformemente all’. 2.   La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell’Unione. Essa trasmette il piano annuale dell’Unione al segretariato dell’ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione. 3.   Nel caso in cui uno Stato membro ometta di presentare alla Commissione un piano di cui al paragrafo 1 entro il termine ivi stabilito, la Commissione può decidere di trasmettere il piano dell’Unione al segretariato dell’ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento o contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell’Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell’Unione al segretariato dell’ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano annuale dell’Unione o nelle modifiche del piano annuale dell’Unione, purché tali piani rivisti siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.
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