Art. 15 · Piani annuali di gestione dell’allevamento

Art. 15

Piani annuali di gestione dell’allevamento

In vigore dal 13 set 2023
Piani annuali di gestione dell’allevamento 1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell’allevamento. 2.   Nel piano di gestione annuale dell’allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l’allevamento. 3.   Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso» oppure autorizzata e dichiarata all’ICCAT nel 2018. 4.   Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso» dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008. 5.   Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonno rosso vivo da un altro Stato membro o un’altra parte contraente. 6.   Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall’SCRS di effettuare prove per l’individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all’assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti. 7.   Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell’allevamento riveduti.
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