Art. 9 · Modifiche del piano di monitoraggio

Art. 9

Modifiche del piano di monitoraggio

In vigore dal 13 set 2023
Modifiche del piano di monitoraggio 1.   Le società verificano periodicamente, e almeno una volta all'anno, se il piano di monitoraggio della nave riflette la natura e il funzionamento della nave e se sia possibile migliorare, correggere o aggiornare i dati in esso contenuti. 2.   Le società modificano il piano di monitoraggio senza indebito ritardo laddove si verifichi una delle situazioni seguenti: a) un cambio di società; b) l'utilizzo di nuovi sistemi di conversione dell'energia, nuovi tipi di energia, nuovi sistemi di connessione all'OPS o nuove fonti di energia sostitutive o nuove tecnologie a zero emissioni; c) una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di apparecchiature di misurazione, nuovi metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, che può incidere sull'accuratezza dei dati raccolti; d) le società, i verificatori o le autorità competenti hanno constatato che i dati ottenuti mediante il metodo di monitoraggio applicato si sono rivelati errati; e) i verificatori hanno individuato una qualsiasi parte del piano di monitoraggio come non conforme ai requisiti del presente regolamento e impongono alla società di rivedere tale piano a norma dell', paragrafo 1; f) le società, i verificatori o le autorità competenti hanno constatato che i metodi per prevenire lacune nei dati e individuare errori nei dati sono inadeguati a garantire l'accuratezza, la completezza e la trasparenza dei dati. 3.   Le società notificano ai verificatori senza indebito ritardo eventuali proposte di modifica del piano di monitoraggio.
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