Art. 8 · Piano di monitoraggio

Art. 8

Piano di monitoraggio

In vigore dal 13 set 2023
Piano di monitoraggio 1.   Entro il 31 agosto 2024, le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna delle loro navi indicando il metodo scelto tra quelli di cui all'allegato I per monitorare e comunicare la quantità, il tipo e il fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi e altre informazioni pertinenti. 2.   Per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento per la prima volta dopo il 31 agosto 2024, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo di ciascuna nave in un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro. 3.   Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione completa e trasparente e contiene almeno gli elementi seguenti: a) l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome, il numero di identificazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dell'armatore della nave; b) il nome della società e l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica di un referente; c) una descrizione dei sistemi di conversione dell'energia installati a bordo e la relativa capacità di potenza espressa in megawatt (MW); d) per le navi di cui all', paragrafo 4, lettera b), una descrizione delle norme e delle caratteristiche delle apparecchiature che consentono il collegamento all'OPS o di una tecnologia a zero emissioni; e) il valore della domanda totale stabilita di energia elettrica della nave all'ormeggio, come previsto nel suo bilancio del carico elettrico o studio del carico elettrico utilizzato per dimostrare la conformità alle disposizioni regolamentari 40 e 41 del capo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto quale definito nel codice IMO degli organismi riconosciuti adottato con le risoluzioni MEPC.237(65) e MSC.349(92). Se la nave non è in grado di fornire tale riferimento, il valore considerato è pari al 25 % del totale della potenza continua massima dei motori principali della nave, come specificato nel certificato EIAPP rilasciato in applicazione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) o, se i motori non sono tenuti ad avere un certificato EIAPP, sulla targhetta indicatrice dei motori; f) una descrizione delle fonti di energia previste a bordo da utilizzare durante la navigazione e all'ormeggio per soddisfare i requisiti di cui agli ; g) una descrizione delle procedure di monitoraggio del consumo di combustibile della nave nonché dell'energia fornita da fonti di energia sostitutive o da una tecnologia a zero emissioni; h) una descrizione delle procedure di monitoraggio e comunicazione dei fattori di emissione «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio») e «tank-to-wake» («dal serbatoio alla scia») dell'energia da utilizzare a bordo, secondo i metodi di cui all' e agli allegati I e II; i) una descrizione delle procedure utilizzate per monitorare la completezza dell'elenco delle tratte; j) una descrizione delle procedure utilizzate per determinare i dati di attività per tratta, comprese le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per determinare e registrare il tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo e il tempo trascorso all'ormeggio; k) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità usati per aggiornare i dati contenuti nel piano di monitoraggio per il periodo di riferimento; l) una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati che possono essere utilizzati per colmare le lacune nei dati o per individuare e correggere errori nei dati; m) un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revisioni; n) se la società chiede di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla classe ghiaccio della nave dal calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV, le informazioni sulla classe ghiaccio della nave; o) se la società chiede di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla navigazione in presenza di ghiaccio dal calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV, le informazioni sulla classe ghiaccio della nave e una descrizione di una procedura verificabile per monitorare la distanza percorsa per l'intera tratta nonché la distanza percorsa in caso di navigazione in presenza di ghiaccio, la data, l'ora e la posizione di entrata e di uscita in presenza di ghiaccio come pure il consumo di carburante della navigazione in presenza di ghiaccio; p) per le navi dotate di propulsione assistita dal vento, una descrizione delle apparecchiature di propulsione eolica installate a bordo e i valori di PWind e PProp quali definiti nell'allegato I. 4.   Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono tali modelli, comprese le norme tecniche per la loro applicazione uniforme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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