Art. 6 · Requisiti aggiuntivi per l'energia usata all'ormeggio per quanto riguarda le zero emissioni

Art. 6

Requisiti aggiuntivi per l'energia usata all'ormeggio per quanto riguarda le zero emissioni

In vigore dal 13 set 2023
Requisiti aggiuntivi per l'energia usata all'ormeggio per quanto riguarda le zero emissioni 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2030, una nave ormeggiata alla banchina in un porto di scalo cui si applica l' del regolamento (UE) 2023/1804 e che è sotto sotto la giurisdizione di uno Stato membro è tenuta a collegarsi all'OPS e a utilizzare tale sistema per soddisfare la sua intera la domanda di energia elettrica all'ormeggio. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2035 se in un porto di scalo cui non si applica l' del regolamento (UE) 2023/1804 e che è sotto la giurisdizione di uno Stato membro la banchina è dotata di un'OPS disponibile, una nave ivi ormeggiata è tenuta a collegarsi a tale sistema e a utilizzarlo per soddisfare la sua intera domanda di energia elettrica all'ormeggio. 3.   A decorrere dal 1o gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2034, e previa consultazione delle parti interessate, compreso, se del caso, l'ente di gestione del porto, uno Stato membro può decidere che una nave ormeggiata alla banchina in un porto di scalo sotto la sua giurisdizione cui non si applica l' del regolamento (UE) 2023/1804, o in alcune parti di tale porto, sia tenuta a collegarsi all'OPS e a utilizzare tale sistema per soddisfare la sua intera domanda di energia elettrica all'ormeggio. Lo Stato membro notifica alla Commissione la sua decisione che impone tale obbligo un anno prima dell’applicazione di tale decisione. Tale decisione si deve applicare a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento. La Commissione pubblica le informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mette a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei porti interessati. Tale elenco deve essere facilmente accessibile. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano: a) alle navi portacontainer; b) alle navi passeggeri. 5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi che: a) sono ormeggiate alla banchina per meno di due ore, calcolate sulla base dell'ora di arrivo e di partenza monitorate e registrate conformemente all'; b) mentre sono ormeggiate sulla banchina, utilizzano tecnologie a zero emissioni conformi ai requisiti generali per tali tecnologie di cui all'allegato III ed elencati e specificati negli atti delegati e di esecuzione adottati conformemente ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, per soddisfare la loro intera domanda di energia elettrica all'ormeggio alla banchina; c) a causa di circostanze impreviste che sfuggono al controllo della nave, devono fare uno scalo in porto non programmato, non effettuato sistematicamente, per motivi di sicurezza o di salvataggio di vite in mare, diversi da quelli già esclusi a norma dell', punto 10); d) non sono in grado di collegarsi all'OPS a causa dell'indisponibilità di punti di connessione OPS in un porto; e) non sono in grado di collegarsi all'OPS perché, in via eccezionale, la stabilità della rete elettrica è a rischio, a causa dell'indisponibilità di energia elettrica da terra sufficiente per soddisfare la domanda di energia elettrica necessaria alla nave all'ormeggio; f) non sono in grado di collegarsi all'OPS perché l'impianto a terra nel porto non è compatibile con le apparecchiature a bordo per l'alimentazione elettrica da terra, a condizione che l'impianto per il collegamento a terra a bordo della nave sia certificato conformemente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/1804 per i sistemi di collegamento a terra delle navi adibite alla navigazione marittima; g) per un periodo di tempo limitato, necessitano dell'uso di generatori di energia a bordo, in situazioni di emergenza che rappresentano un rischio immediato per la vita, la nave o l'ambiente o per altri motivi di forza maggiore; h) pur restando collegate all'OPS per un periodo di tempo limitato allo stretto necessario, necessitano dell'uso di generatori di energia a bordo per prove di manutenzione o per prove funzionali effettuate su richiesta di un funzionario di un'autorità competente o del rappresentante di un organo riconosciuto che effettua una visita di controllo o un'ispezione. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare e aggiornare periodicamente atti delegati in conformità dell' per modificare la tabella non esaustiva che figura nell'allegato III con altre tecnologie a zero emissioni, ai sensi dell', punto 7. 7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati di accettazione, compresa la definizione dei limiti del sistema e degli obblighi di certificazione, da considerare conformi ai requisiti generali per le tecnologie a zero emissioni di cui all' allegato III, compresi i relativi futuri aggiornamenti. Per l’elenco delle tecnologie esistenti di cui all'allegato III, tali atti di esecuzione sono adottati entro il 30 giugno 2024, se del caso. Per le nuove tecnologie, tali atti di esecuzione sono adottati senza indebito ritardo, laddove si rendano disponibili altre tecnologie di cui all'allegato III. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 8.   Le navi informano in anticipo, prima dell'ingresso in porto, l'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo o qualsiasi soggetto debitamente autorizzato circa la propria intenzione di collegarsi all'OPS o di utilizzare una tecnologia a zero emissioni in applicazione del paragrafo 5, lettera b). Le navi che intendono collegarsi all'OPS indicano anche la quantità di energia elettrica di cui prevedono di aver bisogno durante lo scalo in porto. Al ricevimento delle informazioni da una nave riguardo al collegamento all’OPS, l'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo o qualsiasi soggetto debitamente autorizzato conferma alla nave l'eventuale disponibilità di un collegamento all'OPS. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni da fornire in conformità del primo e del secondo comma, nonché la procedura per fornire tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 9.   L'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo o qualsiasi soggetto debitamente autorizzato, se del caso previa consultazione dell'ente di gestione del porto, determina e registra senza ritardo nella banca dati FuelEU le informazioni seguenti: a) l'applicazione di un'eccezione di cui al paragrafo 5; b) la non conformità di una nave agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, laddove non si applichi alcuna delle eccezioni di cui al paragrafo 5. 10.   A decorrere dal 1o gennaio 2035, nei porti che soddisfano i requisiti di cui all' del regolamento (UE) 2023/1804, sarà possibile applicare le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettere d), e) e f) solo a un numero massimo di scali in porto corrispondente al 10 % del numero totale di scali in porto di una nave effettuati durante un periodo di riferimento, arrotondato per eccesso al numero intero più vicino, se del caso, o a un massimo di dieci scali in porto durante il periodo di riferimento pertinente, a seconda di quale valore sia inferiore. Lo scalo in porto non è conteggiato ai fini della conformità alla presente disposizione se la società dimostra, sulla base dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 8, che non poteva ragionevolmente sapere che la nave non sarebbe stata in grado di collegarsi all'OPS per uno dei motivi di cui al paragrafo 5, lettere d), e) o f). 11.   Uno Stato membro può decidere che, in un porto o in alcune parti di un porto sotto la sua giurisdizione, le portacontainer o navi passeggeri all'ancoraggio siano soggette agli stessi obblighi di cui al presente regolamento applicabili alle navi ormeggiate alla banchina. Lo Stato membro notifica alla Commissione la sua decisione che impone tale obbligo un anno prima dell’applicazione di tale decisione. Tale decisione si deve applicare a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento. La Commissione pubblica le informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mette a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei porti interessati. Tale elenco deve essere facilmente accessibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1805:oj#art-6