Art. 30
Relazioni e riesame
In vigore dal 13 set 2023
Relazioni e riesame
1. Entro il 23 settembre 2024, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'interazione e la convergenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2015/757 o altri atti giuridici settoriali. Se del caso, la relazione può essere corredata di una proposta legislativa.
2. Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente al più tardi ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati di una valutazione del funzionamento del presente regolamento, compresi i possibili effetti in termini di distorsioni del mercato o elusione dei porti; per quanto riguarda l'evoluzione delle tecnologie a zero emissioni nel trasporto marittimo, nonché l’evoluzione delle tecnologie e del mercato dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e per l'OPS, compreso all'ancoraggio; in merito all'uso delle entrate generate dalle sanzioni FuelEU; riguardo all'impatto del presente regolamento sulla competitività del settore marittimo nell'Unione.
In tale relazione la Commissione prende in considerazione, tra l'altro:
a)
l'ambito di applicazione materiale e geografico del presente regolamento, per quanto riguarda la riduzione della soglia di stazza lorda di cui all', paragrafo 1, o l'aumento della quota di energia usata dalle navi nelle tratte da e verso i paesi terzi di cui all', paragrafo 1, lettera d);
b)
il limite di cui all', paragrafo 2, allo scopo di conseguire gli obiettivi definiti nel regolamento (UE) 2021/1119;
c)
i tipi e le dimensioni delle navi cui si applica l', paragrafo 1, e l'estensione degli obblighi di cui all', paragrafo 1, alle navi all'ancoraggio;
d)
le deroghe di cui all', paragrafo 5;
e)
la contabilizzazione dell'energia elettrica erogata tramite OPS di cui all'allegato I e il fattore di emissione «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio») associato a tale energia elettrica di cui all'allegato II;
f)
la possibilità di includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento meccanismi specifici per le tecnologie dei combustibili più sostenibili e innovative con un notevole potenziale di decarbonizzazione, al fine di creare un quadro giuridico chiaro e prevedibile e incoraggiare lo sviluppo del mercato e la diffusione di tali tecnologie dei combustibili;
g)
il calcolo del saldo di conformità per le navi che chiedono di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla navigazione in presenza di ghiaccio di cui agli allegati IV e V e l'eventuale proroga della validità di tali disposizioni dopo il 31 dicembre 2034;
h)
la possibilità di includere l'energia fornita dal vento nel calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di cui all'allegato I, fatta salva la disponibilità di un metodo verificabile per il monitoraggio e la contabilizzazione dell'energia eolica;
i)
la possibilità di includere nuove tecnologie di riduzione dei gas a effetto serra, quali la cattura del carbonio a bordo, nel calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo e il saldo di conformità di cui rispettivamente agli allegati I e IV, fatta salva la disponibilità di un metodo verificabile per il monitoraggio e la contabilizzazione del carbonio catturato;
j)
la possibilità di includere elementi aggiuntivi nel presente regolamento, in particolare le emissioni di particolato carbonioso;
k)
la necessità di misure per far fronte ai tentativi delle società di eludere i requisiti di cui al presente regolamento.
La Commissione valuta, se del caso, se corredare tale relazione di una proposta di modifica del presente regolamento.
3. La Commissione include nella relazione di cui al paragrafo 2 una valutazione dell'impatto sociale del presente regolamento sul settore marittimo e sulla sua forza lavoro.
4. Nel preparare la relazione di cui al paragrafo 2 la Commissione valuta in che misura l'attuazione del presente regolamento abbia raggiunto i suoi obiettivi e inciso sulla competitività del settore marittimo. In tale relazione, la Commissione valuta inoltre l'interazione del presente regolamento con altri pertinenti atti giuridici dell'Unione, e individua le disposizioni che potrebbero essere aggiornate e semplificate, comprese eventuali azioni e misure che sono state o potrebbero essere adottate per ridurre la pressione dei costi totali sul settore marittimo. Nell'ambito dell'analisi della Commissione sull'efficienza del presente regolamento, la relazione include anche una valutazione dell'onere che il presente regolamento impone alle società.
La Commissione valuta, ove opportuno, se corredare tale relazione di una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce delle conclusioni della relazione di cui al primo comma.
5. In caso di adozione da parte dell'IMO di una norma globale sui combustibili a basse emissioni di gas a effetto serra o di limiti globali di intensità dei gas a effetto serra per l'energia usata a bordo delle navi, la Commissione presenta senza indugio una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. In tale relazione la Commissione esamina tale misura globale per quanto riguarda la sua ambizione alla luce degli obiettivi dell'accordo di Parigi e la sua integrità ambientale complessiva. La Commissione esamina inoltre qualsiasi questione relativa all'eventuale articolazione o allineamento del presente regolamento rispetto a tale misura, compresa la necessità di evitare una duplicazione della normativa sulle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo a livello dell'Unione e internazionale.
All'occorrenza, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, in linea con gli impegni dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia e allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione dell'Unione per il clima.
6. La Commissione controlla l'attuazione del presente regolamento in relazione al trasporto marittimo, in particolare per individuare i comportamenti elusivi, al fine di evitarli in una fase iniziale, anche in relazione alle regioni ultraperiferiche.
I risultati del monitoraggio sono riportati nella relazione biennale di cui all'articolo 3 octies octies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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