Art. 25
Applicazione
In vigore dal 13 set 2023
Applicazione
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni ispezione di una nave in un porto sotto la sua giurisdizione effettuata in conformità della direttiva 2009/16/CE preveda, tra l'altro, di verificare, che la nave sia in possesso di un documento di conformità FuelEU valido.
3. Qualora una nave non rispetti l'obbligo di cui all' per due o più periodi di riferimento consecutivi e qualora altre misure di esecuzione non abbiano garantito la conformità al presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo può, nei confronti di una nave che non batta bandiera di tale Stato membro e dopo aver dato alla società interessata la possibilità di presentare osservazioni, emettere un ordine di espulsione. Qualora decida di emettere un ordine di espulsione, l'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo lo notifica alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato tramite la banca dati FuelEU. Ogni Stato membro, ad eccezione degli Stati membri di cui la nave batte bandiera, rifiuta l'ingresso della nave oggetto dell'ordine di espulsione in uno qualsiasi dei suoi porti finché la società non adempia i propri obblighi. Qualora una nave non adempia l'obbligo stabilito all' per due o più periodi di riferimento consecutivi e faccia ingresso in uno dei porti dello Stato membro di cui batte bandiera, lo Stato membro interessato, mentre tale nave si trova in uno dei suoi porti, dopo aver dato alla società interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, ordina il sequestro della bandiera finché la società non adempia i propri obblighi.
4. La società interessata conferma il rispetto dell'obbligo di possedere un documento di conformità FuelEU valido notificando un documento di conformità FuelEU valido all'autorità nazionale competente che ha emesso l'ordine di espulsione. Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale applicabili nel caso di navi in difficoltà.
5. Le sanzioni nei confronti di una nave specifica da parte di qualsiasi Stato membro sono notificate alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato tramite la banca dati FuelEU.
Storico versioni
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