Art. 20
Accantonamenti e prestiti di eccedenza di conformità tra periodi di riferimento
In vigore dal 13 set 2023
Accantonamenti e prestiti di eccedenza di conformità tra periodi di riferimento
1. Sulla base dei calcoli effettuati conformemente all', paragrafo 4, qualora la nave presenti, per il periodo di riferimento, un'eccedenza di conformità rispetto alla sua intensità dei gas a effetto serra di cui all', paragrafo 2, o, se del caso, al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all', paragrafo 3, la società può cumularla con il saldo di conformità della stessa nave per il periodo di riferimento successivo. La società registra nella banca dati FuelEU l'accantonamento dell'eccedenza di conformità per il periodo di riferimento successivo, previa approvazione del proprio verificatore. Una volta rilasciato il documento di conformità FuelEU, la società non può più accantonare l'eccedenza di conformità.
2. Sulla base dei calcoli effettuati conformemente all', paragrafo 4, qualora la nave presenti, per il periodo di riferimento, un disavanzo di conformità, la società può prendere in prestito dal periodo di riferimento successivo un anticipo dell'eccedenza di conformità della quantità corrispondente. L'anticipo dell'eccedenza di conformità è aggiunto al saldo di conformità della nave nel periodo di riferimento e, dopo essere stato moltiplicato per 1,1, è sottratto dal saldo di conformità della stessa nave nel periodo di riferimento successivo. L'anticipo dell'eccedenza di conformità non può essere preso in prestito:
a)
per una quantità che supera di oltre il 2 % il limite di cui all', paragrafo 2, moltiplicato per il consumo energetico della nave calcolato conformemente all'allegato I;
b)
per due periodi di riferimento consecutivi.
3. Entro il 30 aprile del periodo di verifica, la società registra nella banca dati FuelEU l'anticipo dell'eccedenza di conformità, previa approvazione del proprio verificatore.
4. Se una nave non effettua scalo in un porto nell'Unione durante il periodo di riferimento e ha preso in prestito un anticipo dell'eccedenza di conformità nel periodo di riferimento precedente, l'autorità competente dello Stato di riferimento notifica alla società interessata, entro il 1o giugno del periodo di verifica, l'importo della sanzione FuelEU di cui all', paragrafo 2, inizialmente evitata prendendo in prestito tale anticipo dell'eccedenza di conformità, moltiplicato per 1,1.
Storico versioni
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