Art. 16 · Verifica e calcolo

Art. 16

Verifica e calcolo

In vigore dal 13 set 2023
Verifica e calcolo 1.   A seguito della verifica di cui agli , il verificatore valuta la qualità, la completezza e l'accuratezza della relazione FuelEU. A tal fine, il verificatore utilizza tutte le informazioni contenute nella banca dati FuelEU, comprese le informazioni fornite sugli scali in porto a norma dell'. 2.   Se la valutazione di verifica di cui al paragrafo 1 conclude con ragionevoli garanzie del verificatore che la relazione FuelEU è priva di inesattezze o non conformità rilevanti, il verificatore notifica alla società interessata una relazione di verifica in cui si dichiara che la relazione FuelEU è conforme al presente regolamento. La relazione di verifica indica tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto dal verificatore. 3.   Qualora la valutazione di verifica individui inesattezze o non conformità al presente regolamento, il verificatore ne informa tempestivamente la società interessata. La società corregge senza indebito ritardo le inesattezze o le non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica in tempo utile e presenta al verificatore una relazione FuelEU modificata e qualsiasi altra informazione necessaria per correggere le inesattezze o le non conformità individuate. Nella sua relazione di verifica, il verificatore indica se la relazione FuelEU modificata è conforme al presente regolamento. Se le inesattezze o le non conformità comunicate non sono state corrette e danno luogo a inesattezze rilevanti, il verificatore notifica alla società una relazione di verifica in cui si dichiara che la relazione FuelEU non è conforme al presente regolamento. 4.   Sulla base della relazione FuelEU conforme al presente regolamento, il verificatore calcola: a) utilizzando il metodo di cui all'allegato I, l'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalla nave interessata; b) utilizzando la formula di cui all'allegato IV, parte A, il saldo di conformità della nave; c) il numero di scali in porto non conformi nel corso del precedente periodo di riferimento, compreso il tempo trascorso all'ormeggio alla banchina e, se del caso, conformemente all', paragrafo 9, all'ancoraggio, per ogni scalo in porto della nave non conforme ai requisiti stabiliti all'; d) la quantità di energia annua usata a bordo da una nave, esclusa l'energia fornita tramite OPS; e) la quantità di energia annua da RFNBO usata a bordo da una nave. 5.   Entro il 31 marzo del periodo di verifica, il verificatore comunica alla società le informazioni di cui al paragrafo 4 e registra nella banca dati FuelEU la relazione FuelEU conforme al presente regolamento, la relazione di verifica e le informazioni di cui al paragrafo 4. Tutte le informazioni registrate nella banca dati FuelEU sono accessibili allo Stato di riferimento.
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