Art. 15 · Monitoraggio e registrazione

Art. 15

Monitoraggio e registrazione

In vigore dal 13 set 2023
Monitoraggio e registrazione 1.   Dal 1° gennaio 2025, sulla base del piano di monitoraggio di cui all' e a seguito della valutazione di tale piano da parte del verificatore, le società monitorano e registrano, per ogni nave in arrivo o in partenza da un porto di scalo e per ogni tratta di cui all', paragrafo 1, le seguenti informazioni: a) porto di partenza e porto di arrivo, comprese la data e l'ora di partenza e di arrivo e il tempo trascorso all'ormeggio; b) per ogni nave cui si applica l', paragrafo 1, il collegamento all'OPS e l'uso dell'OPS o l'applicazione di una qualsiasi delle deroghe di cui all', paragrafo 5, confermata a norma dell', paragrafo 9, lettera a), se del caso; c) la quantità di ciascun tipo di combustibile consumato all'ormeggio e in mare; d) la quantità di energia elettrica erogata alla nave tramite OPS; e) per ciascun tipo di combustibile consumato all'ormeggio e in mare, il fattore di emissione «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio»), i fattori di emissione «tank-to-wake» («dal serbatoio alla scia») del combustibile bruciato e i fattori di emissione «tank-to-wake» del combustibile perso associati alle diverse unità di consumo di combustibile a bordo, comprendenti tutti i gas a effetto serra pertinenti; f) la quantità di ciascun tipo di fonte di energia sostitutiva consumata all'ormeggio e in mare; g) la classe ghiaccio della nave, se la società chiede di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla classe ghiaccio della nave dal calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV, utilizzando la raccomandazione 25/7 della commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico (HELCOM) sulla sicurezza della navigazione invernale nel Mar Baltico per stabilire la corrispondenza tra classi di ghiaccio; h) la classe ghiaccio della nave, la data, l'ora e la posizione di entrata e di uscita in presenza di ghiaccio, la quantità di ciascun tipo di combustibile consumato e la distanza percorsa in caso di navigazione in presenza di ghiaccio, nonché la distanza totale percorsa per tutte le tratte durante il periodo di riferimento, se la società chiede di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla navigazione in presenza di ghiaccio dal calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV. 2.   Le società registrano, in modo tempestivo e trasparente, le informazioni e i dati elencati al paragrafo 1 e li compilano su base annuale, in modo da consentire al verificatore di verificare la conformità al presente regolamento. 3.   Entro il 31 gennaio del periodo di verifica, le società forniscono al verificatore una relazione specifica per nave («relazione FuelEU») contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i dati e la documentazione di monitoraggio di cui all', paragrafo 4, per il periodo di riferimento. 4.   In caso di trasferimento di una nave da una società a un'altra: a) la società che ha operato il trasferimento comunica al verificatore le informazioni di cui al paragrafo 1 per il periodo durante il quale ha avuto la responsabilità dell'esercizio della nave; b) il prima possibile – e comunque non oltre un mese – dopo la data del trasferimento, le informazioni di cui alla lettera a) sono verificate e registrate nella banca dati FuelEU, a norma dell', dal verificatore che ha svolto le attività di verifica relativamente alla nave quando era sotto la responsabilità della società che ha operato il trasferimento; e c) fatte salve le lettere a) e b), la società che ha la responsabilità dell'esercizio della nave al 31 dicembre del periodo di riferimento è responsabile della conformità della nave ai requisiti di cui agli per l'intero periodo di riferimento durante il quale hanno avuto luogo il trasferimento o più trasferimenti.
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