Art. 14 · Accreditamento dei verificatori

Art. 14

Accreditamento dei verificatori

In vigore dal 13 set 2023
Accreditamento dei verificatori 1.   I verificatori sono accreditati per le attività di verifica che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008. Entro la fine di ogni anno, l'organismo nazionale di accreditamento notifica alla Commissione l'elenco dei verificatori accreditati, unitamente a tutte le informazioni di contatto pertinenti. 2.   In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. 3.   I verificatori dispongono sempre di mezzi e personale sufficienti che consentono loro di gestire le dimensioni della flotta relativamente alla quale svolgono attività di verifica a norma del presente regolamento. In particolare, i verificatori dispongono sempre di competenze sufficienti, in particolare in materia di trasporto marittimo, che consentono loro di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Sono in grado di assegnare i mezzi e il personale a ogni luogo di lavoro, ove richiesto e nella misura necessaria per svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. 4.   Un'autorità competente che rilevi la non conformità delle attività di un verificatore nell'ambito di applicazione del presente regolamento ne informa l'autorità competente dello Stato membro dell'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore. L'autorità competente dello Stato membro dell'organismo nazionale di accreditamento chiede al proprio organismo nazionale di accreditamento di tenere conto di tali informazioni nell'ambito delle attività di vigilanza. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori metodi e criteri di accreditamento dei verificatori, almeno per quanto riguarda gli elementi seguenti: richiesta di accreditamento per le attività di verifica che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento; valutazione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento; attività di vigilanza svolte dagli organismi nazionali di accreditamento per confermare il proseguimento dell'accreditamento; misure amministrative da adottare nel caso in cui il verificatore non soddisfi i requisiti del presente regolamento; requisiti che gli organismi nazionali di accreditamento sono tenuti a soddisfare per essere considerati competenti a concedere l'accreditamento ai verificatori per le attività di verifica che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compreso un riferimento alle norme armonizzate. I metodi e i criteri specificati in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui agli e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.
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