Art. 24 · Relazioni e riesame

Art. 24

Relazioni e riesame

In vigore dal 13 set 2023
Relazioni e riesame 1.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla maturità tecnologica e di mercato per i veicoli pesanti Tale relazione tiene conto delle indicazioni iniziali delle preferenze del mercato. Essa prende inoltre in considerazione gli sviluppi tecnologici e lo sviluppo delle specifiche tecniche conseguiti entro tale data e gli sviluppi attesi nel breve termine, in particolare per quanto riguarda le norme e le tecnologie di ricarica e rifornimento, quali le norme di ricarica di potenza elevata e i sistemi stradali elettrici, e l’uso dell’idrogeno liquido. Per quanto riguarda le stazioni di rifornimento di idrogeno, la Commissione valuta ulteriormente le prescrizioni di cui all’ alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, della necessità di specificare una maggiore capacità per tali stazioni, della necessità di specificare gli obiettivi per le infrastrutture di rifornimento di idrogeno liquido, nonché della data per l’estensione delle prescrizioni per l’installazione di stazioni di rifornimento di idrogeno nella rete globale TEN-T. 2.   Entro il 31 dicembre 2026, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina il presente regolamento. Nel riesame la Commissione valuta, in particolare, gli elementi seguenti: a) se le soglie di traffico di cui all’, paragrafi 6 e 7, all’, paragrafi 4 e 5, e all’, paragrafo 4, sono ancora pertinenti alla luce dell’aumento previsto della quota di veicoli alimentati a idrogeno o di veicoli elettrici a batteria rispetto al parco totale di veicoli circolanti nell’Unione; b) se i mezzi di pagamento elettronici di cui all’, paragrafo 1, sono ancora appropriati; c) il funzionamento del meccanismo di fissazione dei prezzi per le stazioni di ricarica accessibili al pubblico e se le componenti tariffarie di cui all’, paragrafo 4, forniscono ai consumatori informazioni chiare e sufficienti; d) un’eventuale riduzione della soglia di stazza lorda di cui all’, nonché un’eventuale estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri tipi di navi a seguito dei pertinenti adeguamenti di altri atti giuridici pertinenti dell’Unione; e) lo stato attuale e gli sviluppi futuri del mercato degli aeromobili alimentati a idrogeno e a propulsione elettrica; f) gli effetti del presente regolamento per quanto riguarda il potenziale e l’entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Nell’ambito di tale riesame, la Commissione valuta inoltre in che misura l’attuazione del presente regolamento abbia raggiunto i suoi obiettivi e in quale misura abbia inciso sulla competitività dei settori pertinenti da esso contemplati. Tale riesame copre anche l’interazione del presente regolamento con altri pertinenti atti giuridici dell’Unione e identifica le disposizioni che potrebbero essere aggiornate e semplificate nonché le azioni e le misure che sono state o che potrebbero essere adottate per ridurre la pressione sui costi totali nei settori interessati. Nell’ambito dell’analisi della Commissione sull’efficienza del presente regolamento, il riesame comprende anche una valutazione dell’onere che il presente regolamento impone alle imprese. 3.   La Commissione considera, se del caso, se corredare tale riesame di una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce dell’esito della valutazione di cui al paragrafo 2.
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