Art. 20 · Fornitura dei dati

Art. 20

Fornitura dei dati

In vigore dal 13 set 2023
Fornitura dei dati 1.   Gli Stati membri designano un’organizzazione di registrazione delle identificazioni (Identification Registration Organisation – IDRO). Entro il 14 aprile 2025, l’IDRO emette e gestisce codici di identificazione (ID) unici per identificare quanto meno i gestori dei punti di ricarica e i fornitori di servizi di mobilità. 2.   Entro il 14 aprile 2025, i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti assicurano la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l’infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese. Sono forniti i tipi di dati seguenti: a) i dati statici relativi ai punti di ricarica e ai punti di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico da loro gestiti: i) l’ubicazione geografica dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi; ii) il numero di connettori; iii) il numero di parcheggi per persone con disabilità; iv) le informazioni di contatto del proprietario e del gestore della stazione di ricarica e della stazione di rifornimento; v) gli orari di apertura; b) gli ulteriori dati statici relativi ai punti di ricarica accessibili al pubblico da loro gestiti: i) i codici ID, quanto meno del gestore del punto di ricarica; ii) il tipo di connettore; iii) il tipo di corrente (CA/CC); iv) la potenza di uscita massima (kW) della stazione di ricarica; v) la potenza di uscita massima (kW) del punto di ricarica, vi) la compatibilità del tipo di veicolo; c) i dati dinamici relativi ai punti di ricarica e ai punti di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico da loro gestiti: i) lo stato operativo (in funzione/fuori servizio); ii) la disponibilità (in uso/non in uso); iii) il prezzo ad hoc; iv) l’energia elettrica fornita è al 100 % rinnovabile (sì/no). Le prescrizioni di cui alla lettera c) non si applicano ai punti di ricarica accessibili al pubblico che non esigono pagamento per il servizio di ricarica. 3.   Ciascun gestore di punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi alle intese tra di loro, il proprietario di tali punti, istituisce un’interfaccia per programmi applicativi (Application Programme Interface – API) che fornisce un accesso libero e illimitato ai dati di cui al paragrafo 2 e trasmette le informazioni su tale API al punto di accesso nazionale. L’API di ciascun gestore di punti di ricarica e di rifornimento o, conformemente agli accordi presi tra di loro, l’API del proprietario di tali punti, rispetta i requisiti tecnici comuni stabiliti dalla Commissione negli atti delegati di cui al paragrafo 6 per consentire uno scambio automatizzato e uniforme di dati tra i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e gli utenti dei dati. 4.   Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri assicurano che i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano resi accessibili su base aperta e non discriminatoria a tutti gli utenti dei dati attraverso i rispettivi punti di accesso nazionali conformemente alle disposizioni pertinenti relative a tali dati del regolamento delegato (UE) 2022/670 e nel rispetto delle specifiche complementari aggiuntive che possono essere adottate conformemente al paragrafo 7 del presente articolo. Gli Stati membri, quando aggregano i dati nell’ambito dei loro punti di accesso nazionali, possono fornire tali dati a un punto di accesso comune europeo per mezzo di un’API. 5.   Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione istituisce un punto di accesso europeo comune che funga da portale per facilitare l’accesso ai dati di cui al paragrafo 2 da parte dei diversi punti di accesso nazionali. La Commissione garantisce che il punto di accesso europeo sia facilmente accessibile e possa essere utilizzato da tutti gli utenti dei dati, ad esempio attraverso la creazione di un portale web dedicato. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’: a) al fine di modificare il paragrafo 2 del presente articolo per includere ulteriori tipi di dati relativi ai punti di ricarica e ai punti di rifornimento accessibili al pubblico per i combustibili alternativi o servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che i gestori di tale infrastruttura forniscono o esternalizzano alla luce degli sviluppi tecnologici o dei nuovi servizi messi a disposizione sul mercato; e b) al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi applicativi, al fine di consentire uno scambio automatizzato e uniforme di dati tra i gestori dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico e gli utenti dei dati. 7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono: a) specifiche complementari a quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/670, relative al formato, alla frequenza e alla qualità con cui sono resi disponibili i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli atti delegati adottati sulla base del paragrafo 6 del presente articolo; b) procedure dettagliate che consentano la disponibilità e l’accessibilità dei dati prescritti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione lasciano impregiudicata la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa. 8.   Gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 6 e 7 prevedono periodi transitori ragionevoli prima che le disposizioni ivi contenute, o le relative modifiche, diventino vincolanti per i gestori o i proprietari dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi.
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