Art. 19
Informazioni per gli utenti
In vigore dal 13 set 2023
Informazioni per gli utenti
1. Sono fornite informazioni chiare, coerenti e pertinenti sui veicoli a motore immessi sul mercato che possono essere regolarmente ricaricati o riforniti.
Tali informazioni sono messe a disposizione:
a)
nei manuali dei veicoli a motore e sui veicoli a motore, dai costruttori, quando tali veicoli vengono immessi sul mercato;
b)
nei punti di ricarica e di rifornimento, dai gestori di punti di ricarica e rifornimento; e
c)
presso i concessionari di veicoli a motore, dai distributori.
2. La compatibilità dei veicoli e delle infrastrutture o dei combustibili e dei veicoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo è determinata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato II, punti 10.1 e 10.2.
Qualora tali specifiche tecniche rimandino a una rappresentazione grafica, anche in forma di sistema cromatico di codifica, questa deve essere semplice e facile da comprendere.
Tale rappresentazione grafica è collocata in maniera ben visibile:
a)
dai gestori dei punti di rifornimento, sui corrispondenti apparecchi di distribuzione e relative pistole di tutti i punti di rifornimento da loro gestiti, a partire dalla data in cui i combustibili sono immessi sul mercato;
b)
dal costruttore, nelle immediate vicinanze dei tappi dei serbatoi di carburante di tutti i veicoli a motore raccomandati per il combustibile in questione e compatibili con esso e nei manuali dei veicoli a motore, quando tali veicoli a motore sono immessi sul mercato.
3. Quando nelle stazioni di rifornimento sono indicati i prezzi dei combustibili, gli Stati membri provvedono affinché sia indicato a scopo informativo il raffronto tra i relativi prezzi unitari secondo la metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi di cui al punto 10.3 dell’allegato II. Tali raffronti includono, se del caso, il relativo prezzo unitario, in particolare per l’energia elettrica e l’idrogeno.
4. In situazioni in cui le norme europee che definiscono le specifiche tecniche di un combustibile non includono prescrizioni in materia di etichettatura per quanto riguarda la conformità alle norme interessate, se le prescrizioni in materia di etichettatura non riguardano una rappresentazione grafica, anche in forma di sistema cromatico di codifica, oppure non sono idonee al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, ai fini dell’attuazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione può incaricare le organizzazioni europee di normazione di elaborare specifiche concernenti l’etichettatura sulla compatibilità.
Sulla base delle specifiche concernenti l’etichettatura sulla compatibilità elaborate dalle organizzazioni europee di normazione in virtù dell’incarico di cui al primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire la rappresentazione grafica, anche in forma di sistema cromatico di codifica, della compatibilità per i combustibili introdotti sul mercato dell’Unione che, sulla base di una valutazione della Commissione, raggiungano l’1 % del volume totale delle vendite in più di uno Stato membro.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. Se sono aggiornate le disposizioni in materia di etichettatura delle rispettive norme europee o sono elaborate nuove norme europee per i combustibili alternativi, le corrispondenti prescrizioni per l’etichettatura si applicano a tutti i punti di ricarica e di rifornimento non oltre 24 mesi dall’adozione del corrispondente atto di esecuzione e a tutti i veicoli a motore immessi sul mercato dalla data in cui entra in vigore il corrispondente atto di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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