Art. 13 · Infrastruttura ferroviaria

Art. 13

Infrastruttura ferroviaria

In vigore dal 13 set 2023
Infrastruttura ferroviaria Per quanto riguarda l’infrastruttura ferroviaria che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1315/2013, gli Stati membri valutano lo sviluppo di tecnologie di combustibili alternativi e di sistemi di propulsione alternativi per le tratte ferroviarie che non possono essere completamente elettrificate per motivi tecnici o di efficienza dei costi, ad esempio i treni alimentati a idrogeno o a batteria, e, se del caso, eventuali esigenze di infrastrutture di ricarica e rifornimento.
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