Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 13 set 2023
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un’infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell’Unione per i veicoli stradali, i treni, le navi e gli aeromobili in stazionamento. Stabilisce specifiche tecniche comuni e prescrizioni in materia di informazioni per gli utenti, fornitura di dati e modalità di pagamento applicabili all’infrastruttura per i combustibili alternativi. 2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative ai quadri strategici nazionali di cui all’ che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, comprese norme relative alla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nei settori per i quali non sono fissati obiettivi obbligatori a livello dell’Unione e alla comunicazione sulla realizzazione di tale infrastruttura. 3.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di comunicazione per incoraggiare la cooperazione e garantisce un solido monitoraggio dei progressi. Il meccanismo di comunicazione assume la forma di un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei quadri strategici nazionali, tenendo conto delle strategie locali e regionali esistenti per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, alla loro successiva attuazione e alla corrispondente azione della Commissione al fine di promuovere una realizzazione coerente e più rapida dell’infrastruttura per i combustibili alternativi negli Stati membri.
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