Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 set 2023
L'impresa può scegliere di non applicare l'obbligo previsto al paragrafo 22 dell'International Financial Reporting Standard 17 Contratti assicurativi ("IFRS 17") di cui all'allegato del presente regolamento: (a) ai gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta e gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali quali definiti nell'appendice A dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento e con flussi finanziari che influenzano i flussi finanziari destinati ad assicurati titolari di altri contratti, o ne sono influenzati, come previsto nei paragrafi B67 e B68 dell'appendice B dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento; (b) ai gruppi di contratti assicurativi gestiti su più generazioni di contratti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE e che hanno ottenuto l'approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Se non applicano l'obbligo previsto al paragrafo 22 dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento conformemente alla lettera a) o b), le imprese lo indicano, conformemente al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, nelle note come principio contabile rilevante e forniscono altre informazioni esplicative, ad esempio i portafogli ai quali è stata applicata l'esenzione.
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