Art. 9
Diritto applicabile all’ECIC e foro competente
In vigore dal 13 set 2023
Diritto applicabile all’ECIC e foro competente
1. La costituzione e il funzionamento interno dell’ECIC sono disciplinati:
a)
dal diritto dell’Unione, in particolare dal presente regolamento;
b)
dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell’Unione, o che lo sono soltanto parzialmente;
c)
dallo statuto dell’ECIC e dalle relative norme di attuazione.
2. Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) è competente a norma dei trattati, il diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri in relazione all’ECIC, tra i membri e l’ECIC e tra un ECIC e i terzi.
Storico versioni
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