Art. 9 · Diritto applicabile all’ECIC e foro competente

Art. 9

Diritto applicabile all’ECIC e foro competente

In vigore dal 13 set 2023
Diritto applicabile all’ECIC e foro competente 1.   La costituzione e il funzionamento interno dell’ECIC sono disciplinati: a) dal diritto dell’Unione, in particolare dal presente regolamento; b) dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell’Unione, o che lo sono soltanto parzialmente; c) dallo statuto dell’ECIC e dalle relative norme di attuazione. 2.   Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) è competente a norma dei trattati, il diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri in relazione all’ECIC, tra i membri e l’ECIC e tra un ECIC e i terzi.
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