Art. 29
Struttura del consiglio europeo dei semiconduttori
In vigore dal 13 set 2023
Struttura del consiglio europeo dei semiconduttori
1. Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri. Un rappresentante della Commissione presiede il consiglio europeo dei semiconduttori.
2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha un supplente. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti che ha.
3. In occasione della sua prima riunione, su proposta del presidente e in accordo con essa, il consiglio europeo dei semiconduttori adotta il proprio regolamento interno.
4. Il presidente può istituire sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche.
Se del caso, il presidente invita le organizzazioni rappresentative della catena del valore dei semiconduttori, l’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, i sindacati e gli utilizzatori di semiconduttori a livello dell’Unione a fornire un contributo a tali sottogruppi, in qualità di osservatori.
È istituito un sottogruppo comprendente le organizzazioni di ricerca e tecnologia dell’Unione al fine di esaminare aspetti specifici degli orientamenti tecnologici strategici e di riferire a tale riguardo al consiglio europeo dei semiconduttori.
Storico versioni
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