Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 set 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «semiconduttore»: uno degli elementi seguenti: a) un materiale, compresi i nuovi materiali, elementare o composto, la cui conduttività elettrica può essere modificata; o b) un componente costituito da una serie di strati di materiali semiconduttori, isolanti e conduttori definiti secondo uno schema predeterminato e destinati a svolgere funzioni elettroniche o fotoniche ben definite o entrambe; 2) «chip»: un dispositivo elettronico costituito da vari elementi funzionali su un unico supporto di materiale semiconduttore, che assume generalmente la forma di dispositivi di memoria, logici, di elaborazione, optoelettronici, e analogici; 3) «chip quantistico»: un dispositivo che elabora informazioni a livello di singoli sistemi quantistici, con un livello variabile di integrazione dei componenti on-chip a seconda della piattaforma quantistica utilizzata, comprese le piattaforme per la computazione quantistica, la comunicazione, il rilevamento o la metrologia; 4) «nodo tecnologico»: uno specifico processo di fabbricazione dei semiconduttori e le relative norme di progettazione; 5) «catena di approvvigionamento dei semiconduttori»: il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazione, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, l’assemblaggio, le prove e l’incapsulamento; 6) «catena del valore dei semiconduttori»: l’insieme di attività relative a un prodotto a semiconduttori dalla sua concezione fino al suo utilizzo finale, comprese le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, le prove, l’assemblaggio e l’incapsulamento fino all’integrazione e all’incorporazione nei prodotti finali, nonché i processi di fine vita, quali il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio; 7) «linea pilota»: un progetto o un’azione sperimentale che affronta livelli più elevati di maturità tecnologica dai livelli da 3 a 8 per sviluppare ulteriormente un’infrastruttura abilitante necessaria per testare, dimostrare, convalidare e calibrare un prodotto o un sistema sulla base delle ipotesi del modello; 8) «coordinatore»: un soggetto giuridico stabilito nell’Unione membro di un consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip e designato da tutti i membri del consorzio come principale punto di contatto con la Commissione; 9) «piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole o medie imprese come definite all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (29); 10) «piccola impresa a media capitalizzazione»: una piccola impresa a media capitalizzazione come definita all’, punto 20, del regolamento (UE) 2021/695; 11) «impianto primo nel suo genere»: un impianto di fabbricazione di semiconduttori nuovo o sostanzialmente aggiornato, o un impianto per la produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzato prevalentemente per la fabbricazione di semiconduttori, che offra innovazione in relazione al processo di fabbricazione o al prodotto finale non ancora presente in misura sostanziale né prevista all’interno dell’Unione, e comprenda un’innovazione riguardante miglioramenti in termini di potenza di calcolo o livello di sicurezza, protezione o affidabilità, prestazioni energetiche e ambientali, nodo tecnologico o materiale di substrato o attuazione di processi di produzione che determinino un aumento dell’efficienza, o che migliori la riciclabilità o riduca i fattori di produzione; 12) «chip di prossima generazione»: i chip che vanno oltre lo stato dell’arte nell’offrire miglioramenti significativi delle prestazioni funzionali, della potenza di calcolo o dell’efficienza energetica nonché altri importanti vantaggi in termini di energia e ambiente; 13) «tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione»: le tecnologie dei semiconduttori che vanno oltre lo stato dell’arte nell’offrire miglioramenti significativi delle prestazioni funzionali, della potenza di calcolo o dell’efficienza energetica nonché altri importanti vantaggi in termini di energia e ambiente; 14) «tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia»: lo stato dell’arte in materia di innovazione nelle tecnologie dei chip e dei semiconduttori al momento della realizzazione dei progetti; 15) «fabbricazione di semiconduttori»: qualsiasi fase di produzione e trattamento dei wafer di semiconduttori, tra cui materiali di substrato, unità di fabbricazione iniziale e unità di fabbricazione finale, necessaria a realizzare un prodotto a semiconduttori finito; 16) «unità di fabbricazione iniziale»: l’intero processo di lavorazione di un wafer di semiconduttore; 17) «unità di fabbricazione finale»: l’incapsulamento, l’assemblaggio e il collaudo del prodotto a semiconduttori; 18) «utilizzatori di semiconduttori»: imprese che producono prodotti in cui sono incorporati semiconduttori; 19) «operatori chiave del mercato»: imprese nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la fornitura di semiconduttori; 20) «settore critico»: qualsiasi settore di cui all’allegato IV; 21) «prodotto di rilevanza per la crisi»: semiconduttori, prodotti intermedi e materie prime e lavorate utilizzati direttamente da settori critici o impiegati per produrre dispositivi utilizzati da settori critici, necessari per produrre semiconduttori o prodotti intermedi e che sono interessati da una crisi dei semiconduttori e utili a garantire funzioni cruciali di un settore critico; 22) «potenzialità produttiva»: la capacità di un impianto di produrre certi tipi di prodotto; 23) «capacità produttiva»: il potenziale di produzione massimo di un impianto; 24) «segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all’, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.
Storico versioni

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