Art. 19 · Mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell’Unione

Art. 19

Mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell’Unione

In vigore dal 13 set 2023
Mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell’Unione 1.   La Commissione effettua una mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell’Unione in cooperazione con il consiglio europeo dei semiconduttori. La mappatura strategica fornisce un’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’Unione nel settore globale dei semiconduttori e individua fattori quali: a) i prodotti chiave e le infrastrutture critiche nel mercato interno che dipendono dall’approvvigionamento di semiconduttori; b) le principali industrie utilizzatrici nell’Unione e le loro esigenze e dipendenze attuali e attese, compresa un’analisi dei possibili rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento legati anche a investimenti insufficienti; c) i segmenti chiave della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione, tra cui progettazione, software per la progettazione, materiali, apparecchiature di fabbricazione, fabbricazione di semiconduttori e unità di fabbricazione finali esternalizzate; d) le caratteristiche tecnologiche, le dipendenze da tecnologie e fornitori di paesi terzi e le strozzature del settore dei semiconduttori dell’Unione, compreso l’accesso ai fattori di produzione; e) le esigenze attuali e previste in termini di competenze e l’accesso effettivo a una forza lavoro qualificata nel settore dei semiconduttori; f) se del caso, il potenziale impatto delle misure di crisi di cui agli sul settore dei semiconduttori. 2.   La Commissione informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori in merito ai risultati aggregati della mappatura strategica. 3.   Sulla base dell’esito della mappatura strategica effettuata a norma del paragrafo 1 e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione elabora un elenco di indicatori di allerta precoce. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l’elenco degli indicatori di allerta precoce. 4.   La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, elabora un quadro e una metodologia per una mappatura strategica del settore dei semiconduttori. Se necessario, la Commissione aggiorna il quadro e la metodologia. 5.   La mappatura strategica si basa, tra l’altro, su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e su informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, sul risultato dello svolgimento di un’analisi analoga, anche nel contesto del diritto dell’Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché sulle valutazioni effettuate a norma dell’, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per sviluppare la mappatura strategica a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori della catena del valore dei semiconduttori nell’Unione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione utilizza mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta e il trattamento delle informazioni di cui all’, paragrafo 4, ai fini di tali richieste di informazioni. 6.   Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’. 7.   La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, adotta orientamenti per la fornitura di informazioni a norma del paragrafo 5. La Commissione aggiorna tali orientamenti, se del caso.
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