Art. 18 · Procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni

Art. 18

Procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 13 set 2023
Procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell’UE siano esaminate in modo efficiente, trasparente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate garantiscono che tali domande siano trattate nel modo più rapido possibile dal punto di vista giuridico, nel pieno rispetto del diritto e delle procedure nazionali. 2.   Qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE è attribuito lo status più importante possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni. Il presente paragrafo si applica solo qualora tale status più importante possibile a livello nazionale sia previsto dal diritto nazionale e non comporti l’obbligo per gli Stati membri di introdurre tale status. 3.   La sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori possono essere considerate un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell’, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. La pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE possono essere pertanto considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni. Il presente paragrafo non pregiudica l’applicabilità o l’attuazione di altre normative dell’Unione in materia di ambiente. 4.   Per ogni impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell’UE, ciascuno Stato membro interessato può designare un’autorità incaricata di agevolare e coordinare le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento. Ogni autorità designata può nominare un coordinatore che funge da punto di contatto unico per l’impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell’UE. Se la creazione di un impianto di produzione integrata o di una fonderia aperta dell’UE prevede che siano adottate decisioni in due o più Stati membri, le autorità designate pertinenti possono adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire tra loro una cooperazione e un coordinamento efficaci ed efficienti.
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