Art. 14 · Fonderie aperte dell’UE

Art. 14

Fonderie aperte dell’UE

In vigore dal 13 set 2023
Fonderie aperte dell’UE 1.   Le fonderie aperte dell’UE sono impianti primi nel loro genere per la fabbricazione di semiconduttori nell’Unione che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell’approvvigionamento per il mercato interno e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione e, se del caso, possono inoltre contribuire alla sicurezza della catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori. 2.   Al momento della presentazione della domanda in conformità dell’, paragrafo 1, una fonderia aperta dell’UE deve qualificarsi come impianto primo nel suo genere. 3.   Una fonderia aperta dell’UE soddisfa i requisiti seguenti: a) la sua creazione ha chiari effetti positivi, con ricadute che vanno oltre l’impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell’Unione, nel medio-lungo periodo in vista di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita di start-up e PMI, e di contribuire alla transizione verde e digitale dell’Unione, tenendo conto, in particolare, della misura in cui offre capacità produttiva dell’unità di fabbricazione iniziale o finale, o entrambe, a imprese, che non sono collegate all’impianto, qualora vi sia una domanda sufficiente; b) garantisce di non essere soggetto all’applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell’impresa di rispettare gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga; c) investe nell’Unione nell’innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione; d) sostiene il bacino di talenti dell’Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l’aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente. 4.   Qualora offra capacità produttiva a imprese non collegate al gestore dell’impianto, una fonderia aperta dell’UE stabilisce e mantiene un’adeguata ed efficace separazione funzionale dei processi di progettazione e fabbricazione al fine di garantire la protezione delle informazioni ottenute in ciascuna fase. 5.   Al fine di investire nell’innovazione continua conformemente al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, le fonderie aperte dell’UE hanno accesso preferenziale alle linee pilota istituite conformemente all’, lettera b). Tale accesso preferenziale non esclude né impedisce l’accesso effettivo a condizioni eque alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1781:oj#art-14