Art. 11 · Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori

Art. 11

Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori

In vigore dal 13 set 2023
Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori 1.   Ai fini dell’obiettivo operativo 4 dell’iniziativa, è istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, integrazione dei sistemi e progettazione («rete»). La rete è composta dai centri di competenza selezionati dall’impresa comune «Chip» conformemente al paragrafo 3. 2.   I centri di competenza svolgono tutte o alcune delle attività seguenti a vantaggio dell’industria dell’Unione e in stretta cooperazione con essa, in particolare in relazione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, nonché alle organizzazioni di ricerca e tecnologia, alle università e al settore pubblico come pure agli altri portatori di interessi nella catena del valore dei semiconduttori: a) fornire accesso ai servizi e agli strumenti di progettazione nell’ambito dell’obiettivo operativo 1 dell’iniziativa, nonché alle linee pilota sostenute nell’ambito dell’obiettivo operativo 2 della stessa; b) sensibilizzare e fornire ai portatori di interessi il know-how, le competenze e le abilità necessari per aiutarli ad accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni in materia di tecnologie dei semiconduttori, fabbricazione di semiconduttori, apparecchiature, opzioni di progettazione e schemi di sistemi, nonché l’integrazione delle nuove tecnologie dei semiconduttori utilizzando efficacemente l’infrastruttura e le altre risorse disponibili della rete; c) sensibilizzare e fornire o garantire l’accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le abilità e le competenze, sostenute dall’iniziativa; d) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni; e) sviluppare e gestire azioni di formazione specifiche sulle tecnologie dei semiconduttori e relative applicazioni per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti mediante la riqualificazione e il miglioramento delle competenze, nonché aumentare il numero di studenti e la qualità dell’istruzione nei pertinenti settori di studio fino al livello di dottorato nelle scuole ed università situate nell’Unione, agevolando le connessioni tra studenti e imprese di semiconduttori in tutta l’Unione, prestando nel contempo particolare attenzione alla partecipazione delle donne. 3.   Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. Il programma di lavoro dell’impresa comune «Chip» stabilisce la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, nonché ulteriori dettagli sull’esecuzione dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo. L’impresa comune «Chip» seleziona i centri di competenza che costituiscono la rete. Gli Stati membri e la Commissione massimizzano le sinergie con i centri di competenza esistenti istituiti nell’ambito di altre iniziative dell’Unione quali i poli europei dell’innovazione digitale. 4.   I centri di competenza godono di una autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione e composizione, nonché i loro metodi di lavoro. L’organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro dei centri di competenza sono conformi e contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento e dell’iniziativa.
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