Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

In vigore dal 12 set 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il punto 3) è sostituito dal seguente: «3. “gestore della rete”: l’organismo incaricato di svolgere i compiti richiesti per l’esecuzione delle funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004;»; b) sono aggiunti i punti 9), 10), 11), 12) e 13) seguenti: «9. “interrogatore modo S”: sistema composto da un’antenna e da parti elettroniche che permette di contattare gli aeromobili mediante il modo selettivo (“modo S”); 10. “interrogatore modo S idoneo”: interrogatore modo S che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti: a) l’interrogatore si basa, almeno in parte, sulle interrogazioni e sulle risposte alle chiamate generali modo S per l’acquisizione dei bersagli modo S; b) l’interrogatore blocca i bersagli modo S acquisiti in risposta alle interrogazioni di chiamata generale modo S, in modo permanente o intermittente, in parte o in tutta la sua copertura; o c) l’interrogatore utilizza protocolli di comunicazione multisito per applicazioni data link; 11. “operatore modo S”: una persona, organizzazione o impresa che gestisce o che si offre di gestire un interrogatore modo S, tra cui: a) i fornitori di servizi di sorveglianza; b) i fabbricanti di interrogatori modo S; c) i gestori aeroportuali; d) gli enti di ricerca; e) qualsiasi altro ente abilitato alla gestione di un interrogatore modo S; 12. “interferenza dannosa”: un’interferenza che impedisce di soddisfare i requisiti di prestazione; 13. “piano di assegnazione dei codici dell’interrogatore (IC)”: l’ultima serie completa approvata di assegnazioni dei codici IC.»; 2) all’ è inserito il paragrafo 6 bis seguente: «6 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché l’utilizzo di un trasmettitore di terra nel loro territorio non provochi interferenze dannose per altri sistemi di sorveglianza.» ; 3) sono inseriti gli articoli 3 sexies e 3 septies seguenti: «Articolo 3 sexies Assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le eventuali modifiche all’assegnazione di un codice IC derivanti dall’aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC siano comunicate agli operatori modo S pertinenti sotto la loro autorità entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, almeno ogni sei mesi, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, una relazione aggiornata sull’assegnazione e sull’uso dei codici IC da parte degli interrogatori modo S idonei all’interno del loro ambito di competenza. 3.   Qualora vi sia una sovrapposizione fra la copertura di un interrogatore modo S di competenza di uno Stato membro e la copertura di un interrogatore modo S di competenza di un paese terzo, lo Stato membro interessato: a) provvede affinché il paese terzo sia informato dei requisiti di sicurezza relativi all’assegnazione e all’uso dei codici IC; b) adotta le misure necessarie al fine di coordinare l’uso dei codici IC con il paese terzo in questione. 4.   Ciascuno Stato membro notifica ai fornitori di servizi di traffico aereo sotto la sua giurisdizione gli interrogatori modo S di competenza di un paese terzo per i quali non sia stata coordinata l’assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S. 5.   Gli Stati membri verificano la validità delle domande di richiesta dei codici IC ricevute dagli operatori modo S, prima di rendere disponibili i codici IC, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, per il coordinamento, conformemente all’allegato IV, punto 15), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (*1). 6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori modo S diversi dai fornitori di servizi di sorveglianza rispettino il punto CNS.TR.205 dell’allegato VIII. 7.   I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non si applicano nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione europea (EUR) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). Articolo 3 septies Uso dello spazio aereo del cielo unico europeo 1.   Nel contesto della protezione dello spettro, gli Stati membri garantiscono che i transponder del radar secondario di sorveglianza presenti a bordo di qualsiasi aeromobile che sorvoli uno Stato membro non siano soggetti a interrogazioni eccessive trasmesse da interrogatori di sorveglianza a terra, che sollecitano risposte o che, se non sollecitano risposte, hanno una potenza sufficiente a superare il livello minimo del ricevitore del transponder dell’SSR. In caso di disaccordo tra gli Stati membri in merito alle misure necessarie, gli Stati membri interessati sottopongono la questione alla Commissione affinché possa pronunciarsi in merito. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le assegnazioni di frequenza vocale siano convertite alla canalizzazione a 8,33 kHz. Le norme di conversione non si applicano alle assegnazioni di frequenze: a) che rimangono nella canalizzazione a 25 kHz sulle frequenze seguenti: 1) la frequenza di emergenza (121,5 MHz); 2) la frequenza ausiliaria per le operazioni di ricerca e salvataggio (123,1 MHz); 3) le frequenze del link digitale VHF (VLD) assegnate all’uso all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo; 4) le frequenze dei sistemi ACARS (aircraft communications addressing and reporting system) (131,525 MHz, 131,725 MHz e 131,825 MHz); b) se è usato un sistema di offset della portante in canalizzazione a 25 kHz. 3.   I requisiti di cui al paragrafo 2 non si applicano né nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione EUR dell’ICAO né nella regione informazioni volo (FIR)/regione informazioni volo superiore (UIR) delle Canarie. 4.   Le esenzioni dall’obbligo di garantire che tutte le assegnazioni di frequenze siano convertite alla canalizzazione a 8,33 kHz in casi aventi un limitato impatto sulla rete, concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e comunicate alla Commissione, restano valide. 5.   Gli Stati membri stabiliscono e pubblicano nelle pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche, se del caso, le procedure per la gestione di aeromobili che non sono muniti di: a) transponder modo S del radar secondario di sorveglianza; b) radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).»;" 4) gli allegati I, II, III, IV, VIII, IX, X e XII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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