Art. 3
Impianti di bordo e regole operative
In vigore dal 12 set 2023
Impianti di bordo e regole operative
Gli operatori di aeromobili provvedono affinché i loro aeromobili siano equipaggiati e operati conformemente alle regole e alle procedure di cui agli allegati I (Parte COM) e II (Parte SUR).
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