Art. 5
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (5)
In vigore dal 12 set 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (5)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera j) seguente:
«j)
le organizzazioni approvate coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione, del 12 settembre 2023, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L 228 del XX.9.2023, pag. 19).»;"
2)
all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera h) seguente:
«h)
per quanto riguarda le organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera j), l’autorità competente designata conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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