Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 set 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«apparecchiature ATM/ANS»: i componenti ATM/ANS quali definiti all’, punto 6), del regolamento (UE) 2018/1139 e i sistemi ATM/ANS quali definiti all’, punto 7), dello stesso regolamento, esclusi i componenti di bordo, che sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (4);
2)
«direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS»: documento rilasciato dall’Agenzia che prescrive l’esecuzione di interventi da parte dei fornitori di ATM/ANS sulle apparecchiature ATM/ANS volti a porre rimedio a una condizione di non sicurezza e/o non protezione rilevata e a ripristinare le prestazioni e l’interoperabilità di tali apparecchiature ATM/ANS qualora sia dimostrato che la sicurezza, le prestazioni o l’interoperabilità di tali particolari apparecchiature potrebbero altrimenti essere compromesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1769:oj#art-2