Art. 1
In vigore dal 7 set 2023
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:
(1)
nella parte A, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente:
«TM0 è pari a 1 609,6 kg nel 2025 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.»;
(2)
nella parte B, punto 4, la voce M0 è sostituita dalla seguente:
«M0 è pari a 1 766,4 nel 2020, a 1 825,23 nel 2021, 2022 e 2023 e a 1 875,07 nel 2024»;
(3)
nella parte B, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente:
«TM0 è pari a 2 163,0 kg nel 2025 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2502:oj#art-1