Art. 2
Servizi e attività bancari
In vigore dal 6 set 2023
Servizi e attività bancari
1. Ai fini dell’ costituiscono servizi e attività bancari:
a)
le attività di cui all’allegato I, punti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10, della direttiva 2013/36/UE;
b)
qualsiasi altro servizio o attività che comporti la trasformazione delle scadenze, la trasformazione della liquidità, la leva finanziaria o il trasferimento del rischio di credito.
2. In deroga al paragrafo 1, non costituiscono servizi e attività bancari le attività e i servizi consistenti nella compensazione quale definita all’, punto 3), del regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni
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