Art. 8 · Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie pelagiche

Art. 8

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie pelagiche

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie pelagiche 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro (Scomber scombrus) e aringa (Clupea harengus) nella pesca con ciancioli nella sottozona CIEM 6, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le catture sono rilasciate prima che sia chiusa la percentuale del cianciolo definita ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «punto di recupero»); b) i ciancioli sono muniti di boe visibili che indichino chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero; c) il peschereccio e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi, per tutte le operazioni di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo. 2.   Il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 % nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell’aringa 3.   Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 %. 4.   È vietato rilasciare catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero. 5.   Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità. 6.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM 7e e 7f, purché siano soddisfatte, mutatis mutandis, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all’ del presente regolamento.
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