Art. 7 · Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

Art. 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole (FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7. 2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
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