Art. 4 · Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

Art. 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola (Solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate: a) nella divisione CIEM 7d alle catture effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci: — aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW e — operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti; b) nella divisione CIEM 7e alle catture effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m. 2.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
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